Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 luglio 1912 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →

[1]Il personale del Convitto nazionale femminile e' nominato e retto dalle stesse norme che regolano il personale dei convitti nazionali maschili. La direttrice pero' e' nominata per concorso per titoli fra donne che siano fornite dei requisiti necessari per l'ammissione ai concorsi per i posti d'istitutore nei convitti maschili.

[2]La direttrice e le istitutrici fanno parte del ruolo organico del personale dei convitti nazionali e hanno diritto alle promozioni di classe che potranno loro spettare secondo la posizione che occuperanno nel ruolo medesimo.

[3]A tal uopo nel detto ruolo sono aggiunti i posti indicati nella tabella A unita alla presente legge. E, salve occorrenze speciali d'indole affatto temporanea, si aggiungera' ordinariamente al ruolo una istitutrice ogni venticinque alunne.

[4]Pel concorso in applicazione della presente legge, fra le concorrenti che abbiano gia' dato buona prova nel Convitto stesso per la durata di un anno scolastico, l'attestazione del Consiglio di amministrazione potra' essere titolo di preferenza.

Testo in vigore dal 31 luglio 1912 al 10 febbraio 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1912-07-06;784~art3 · fonte del testo

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