Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 aprile 1898 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Le annualita' da versarsi alla Sezione di credito comunale e provinciale per le trasformazioni di mutui, per i quali sia attualmente pagata la imposta di ricchezza mobile, saranno accresciute di una quota costante da versarsi dalla Sezione di credito comunale e provinciale all'erario, per compensarlo dell'intiero ammontare della imposta che si sarebbe dovuta pagare sino alla estinzione dei mutui trasformati.

[2]Lo stesso procedimento sara' tenuto per la tassa di circolazione dovuta sui titoli rappresentativi dei debiti che vengono trasformati.

[3]------------ Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 04/05/1898, n. 104 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Testo in vigore dal 30 aprile 1898 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1898-04-24;132~art9 · fonte del testo

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