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[1]Il debitore dovra' pagare annualmente in sei eguali rate bimestrali, le annualita' convenute, comprensive dell'interesse, eguale a quello dovuto sulle cartelle da emettersi in corrispondenza del prestito, della quota di ammortamento, e di centesimi 20 per ogni 100 lire del capitale che rimane a mutuo, a titolo di compenso per le spese di amministrazione dipendenti dal prestito stesso.

[2]Le tasse di concessione governativa e di bollo dovute sulle delegazioni da rilasciarsi per i mutui saranno soddisfatte per intero e direttamente dai mutuatari, all'atto del mutuo.

Testo in vigore dal 30 aprile 1898 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1898-04-24;132~art8 · fonte del testo

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