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[1]Alle delegazioni di cui negli articoli precedenti sono estesi i privilegi della legge 27 marzo 1871, numero 131, e quelli in vigore per la riscossione delle imposte dirette.

[2]Le somme dovute alla Sezione di credito comunale e provinciale per effetto delle delegazioni rilasciate a suo favore non potranno essere impiegate per l'estinzione di altri debiti, neppure verso lo Stato.

[3]I prestiti accordati dalla Sezione dovranno servire all'uso per cui furono concessi, e non e' ammesso sequestro od opposizione non solo sulle cartelle emesse, ma neppure sul denaro corrispondente per la somministrazione dei prestiti stessi.

Testo in vigore dal 30 aprile 1898 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1898-04-24;132~art6 · fonte del testo

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