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[1]I prestiti ai Consorzi di bonificazione, d'irrigazione e idraulici di 3ª categoria sono garantiti da delegazioni dei Consorzi debitori sugli agenti incaricati di riscuotere le tasse consorziali, muniti di congrua cauzione e rispondenti verso la Sezione di credito del non riscosso per riscosso.
[2]I Consorzi sopradetti possono rilasciare delegazioni anche sulle annualita' fisse dovute ad essi dallo Stato e su quelle dovute dai Comuni e dalle provincie, purche' guarentite a norma della presente legge.
[3]I mutui ai Consorzi per opere di bonificazione, non possono essere accordati qualora essi siansi valsi della facolta' di emissione consentita dall'art. 40 della legge 25 giugno 1882, n. 869, ovvero non si obblighino a rinunziarvi; o se infine, non si provvegga a riscattare, con i fondi del nuovo mutuo, i titoli emessi a proprio debito diretto.
[4]Le obbligazioni dei consorziati a garanzia di questi mutui e di quelli colla Cassa dei depositi e prestiti costituiscono un peso reale sui fondi vincolati al Consorzio, e le contribuzioni dell'anno in corso e del precedente godono privilegio a fronte di qualunque altro credito dopo il tributo fondiario, anche per fatti anteriori al trapasso della proprieta'.
Testo in vigore dal 30 aprile 1898 al 16 dicembre 2009
