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[1]I prestiti della Sezione di credito comunale e provinciale, deliberati dal Consiglio di Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, sono approvati per decreto Reale promosso dal Ministro del Tesoro, udito il parere del Consiglio di Stato.
[2]Saranno concessi di preferenza a quelle provincie e a quei Comuni:
[3]1. che sono gravati d'interessi reali piu' alti;
[4]2. che si impegnino a volgerne il beneficio:
- a)al pareggio e al consolidamento del pareggio dei rispettivi bilanci;
- b)all'alleviamento del dazio di consumo, specialmente sul pane, sulle paste e sulle farine;
- c)all'alleviamento delle tasse e sovraimposte locali.
[5]Tali impegni dovranno, con indicazione precisa, risultare dal decreto Reale di concessione.
[6]Le Giunte provinciali amministrative e i Prefetti dovranno, secondo le rispettive attribuzioni, negare l'approvazione dei bilanci e l'esecutorieta' dei ruoli per la riscossione delle tasse e sovraimposte, a quelle provincie e a quei Comuni che volessero venir meno all'impegno contratto.
[7]Nel caso di eccezionali circostanze potra' essere derogato, e per un periodo da determinarsi, al detto impegno, con Reale decreto promosso dal Ministro del Tesoro dopo udito il Consiglio di Stato.
Testo in vigore dal 30 aprile 1898 al 16 dicembre 2009
