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[1]Entro l'anno 1898 il Governo del Re presentera' al Parlamento le proposte di legge che sieno necessarie:
- a)per dare sanzione alle transazioni che, sotto la condizione sospensiva dell'approvazione per legge, fossero state gia' amichevolmente concluse fra una notevole maggioranza dei creditori e gli enti morali che da tempo anteriore al 1° gennaio 1897 si trovino in istato di insolvenza;
- b)per stabilire le norme che dovranno regolare la sistemazione dei debiti e prestiti contratti dagli enti morali, che anteriormente al 1° gennaio 1897 si trovino in istato di insolvenza, e che non avessero concluso transazioni o le cui transazioni non meritassero approvazione;
- c)per approvare le transazioni intervenute fra l'ente debitore e la maggioranza dei portatori delle obbligazioni emesse dall'ente medesimo, le quali, al 31 dicembre 1896, avessero avuto un valore inferiore al nominale.
[2]Nulla e' innovato alle disposizioni della legge 24 dicembre 1896, n. 551.
Testo in vigore dal 30 aprile 1898 al 16 dicembre 2009
