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[1]La Cassa dei depositi e prestiti e' autorizzata a trasformare mutui di favore, da essa concessi in base a leggi speciali, a determinati Comuni e Provincie, in altri mutui ammortizzabili in cinquanta anni dal giorno della trasformazione, mantenendo fermi i saggi e le altre condizioni della concessione originaria; e cio' per quei soli mutui anteriori alla presente legge, pei quali non furono gia' autorizzate trasformazioni con leggi precedenti, e quando al pagamento delle annualita' non concorra lo Stato in virtu' di disposizioni generali di legge.
[2]Ai prestiti, che gia' e' autorizzata a fare la cassa dei depositi e prestiti, sono aggiunti quelli ai Consorzi perle opere idrauliche di 3ª categoria, costituiti a norma della legge 30 marzo 1893, n. 173, purche' prestino garanzie identiche a quelle stabilite per i Consorzi di bonificazione e di irrigazione.
Testo in vigore dal 30 aprile 1898 al 16 dicembre 2009
