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[1]Indipendentemente dalle emissioni autorizzate colle leggi 24 dicembre 1896, n. 551, e 27 giugno 1897, n. 227, il limite massimo delle emissioni, che la Sezione di credito comunale e provinciale potra' fare nel primo triennio della sua gestione, e' fissato in 100 milioni di lire complessivamente.
[2]Nel primo anno non si potranno emettere cartelle per piu' di 30 milioni di lire.
Testo in vigore dal 30 aprile 1898 al 16 dicembre 2009
