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[1]La Sezione di credito comunale e provinciale fara' ai Comuni, alle provincie e loro Consorzi, ai Consorzi di bonificazione e d'irrigazione e a quelli per le opere idrauliche della terza categoria, prestiti, mediante emissione di cartelle fruttanti il 4 per cento netto, per trasformazione di prestiti e per unificazione di debiti esistenti al 31 dicembre 1896.
[2]Gli enti indicati in questo articolo, per un periodo di cinque anni dalla pubblicazione della presente legge, rimangono autorizzati a procedere alla trasformazione dei prestiti o debiti, da loro contratti a tutto il 31 dicembre 1896, nonostante qualsiasi disposizione di legge o patto in contrario.
[3]Sono esclusi dalla trasformazione i prestiti contratti con la Cassa dei depositi e prestiti.
Testo in vigore dal 30 aprile 1898 al 16 dicembre 2009
