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Le Casse di risparmio ordinarie potranno ricevere dai Comuni, dalle provincie e dai Consorzi indicati nell'articolo 2, a garanzia dei mutui, delegazioni a loro favore respettivamente sulle sovraimposte ovvero sopra le tasse consorziali con tutti i privilegi di esazione accordati colla presente legge.
Testo in vigore dal 30 aprile 1898 al 16 dicembre 2009
