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[1]I Comuni e le provincie cui sono concessi prestiti dalla Sezione di credito comunale e provinciale avranno obbligo ogni anno, e per tutto il periodo dell'ammortamento del prestito, di iscrivere nei loro bilanci, fra le spese obbligatorie, le annualita' dovute.
[2]E' fatto obbligo alle Giunte provinciali amministrative di provvedere, a tenore delle comunicazioni che annualmente la Sezione di credito comunale e provinciale fara' alle Intendenze di Finanza e queste trasmetteranno ai prefetti, agli stanziamenti in bilancio ed alla iscrizione nei ruoli delle somme delegate a favore della Sezione di credito comunale e provinciale, quando i Comuni e le Provincie avessero omesso di farlo.
[3]Le Intendenze di finanza dovranno accertarsi che, nelle somme da ripartirsi nei ruoli, e' compresa quella delegata alla Sezione di credito comunale e provinciale, promuovendo, in caso contrario, gli opportuni provvedimenti.
Testo in vigore dal 30 aprile 1898 al 16 dicembre 2009
