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[1]Quando il grano di un Monte sia esuberante ai bisogni delle prestazioni in natura, la parte eccedente e' convertita in denaro.
[2]In attesa del collocamento nelle operazioni indicate all'art. 11 della parte in denaro del patrimonio del Monte, essa deve essere versata nella Cassa di risparmio del Banco di Sicilia.
Testo in vigore dal 11 aprile 1906 al 16 dicembre 2009
