Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 aprile 1906 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Nei Comuni nei quali sia riconosciuta la necessita' della costituzione del Monte frumentario o dell'aumento del patrimonio di quello esistente, la dotazione potra' esserne formata o integrata mediante concessione del grano che il Demanio dello Stato riceve annualmente a titolo di prestazione perpetua.
[2]La concessione del grano del Monte non potra' essere fatta per un periodo di tempo maggiore di dieci anni.
[3]Qualora questi mezzi manchino o siano insufficienti, la Giunta provinciale amministrativa ha facolta', in seguito a parere favorevole del Consiglio comunale, di assegnare, per gli scopi indicati nella prima parte del presente articolo, parte del quarto della rendita inscritta corrispondente ai beni delle corporazioni religiose soppresse, di cui nell'art. 35 della legge 7 luglio 1866, numero 3036.
[4]La Giunta provinciale amministrativa stabilira' la misura e la durata di tale assegnazione, la quale non e' rimborsabile.
Testo in vigore dal 11 aprile 1906 al 16 dicembre 2009
