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[1]Il Banco di Sicilia potra' impiegare il fondo iniziale, l'anticipazione in conto corrente della Cassa centrale di risparmio Vittorio, Emanuele di Palermo e non oltre i tre decimi dei depositi della sua Cassa di risparmio in operazioni di credito agrario con Societa' cooperative agricole di produzione e lavoro, Monti frumentari, Casse agrarie, Consorzi ed associazioni agrarie, Societa' per il commercio dei derivati agrumari legalmente costituiti e Cantine sociali cooperative, designati a tale uopo dall'amministrazione del Banco, i quali risiedano ed operino nelle provincie dell'isola.
[2]Il Banco, in seguito ad autorizzazione speciale del Governo, potra' fare operazioni dirette di credito agrario in quelle localita' nelle quali non esigano o non possano assumere tali operazioni gl'Istituti predetti.
[3]Tale facolta' e' pure estesa alla Cassa di risparmio del Banco di Napoli.
[4]Le altre attivita' della Cassa di risparmio del Banco saranno impiegate:
- a)per non oltre due decimi in un conto corrente fruttifero col Banco;
- b)per il rimanente in titoli emessi o guarentiti dallo Stato.
[5]Le somme depositate nel conto corrente col Banco non sono comprese nel limite massimo di 15 milioni di lire, di cui all'art. 38 del testo unico di legge sugli Istituti d'emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato con R. decreto 9 ottobre 1900, n. 373.
Testo in vigore dal 11 aprile 1906 al 27 dicembre 1919
