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[1]((Il Banco di Sicilia e' autorizzato ad assumere il servizio di Cassa di risparmio nelle Provincie siciliane e nelle citta' di Roma, Genova, Milano e Trieste.
[2]E' data facolta' al Banco medesimo di assumere il servizio di Cassa di risparmio anche in altri Comuni del Regno in cui esso ha propri stabilimenti, previa autorizzazione da concedersi caso per caso dal Ministero per l'industria, commercio e lavoro, di concerto col Ministero del tesoro.
[3]Le operazioni della Cassa di risparmio sono regolate dalle leggi 15 luglio 1888, n. 5546; 29 marzo 1906, n. 100; 2 febbraio 1911, n. 70; dal decreto Luogotenenziale 18 febbraio 1917, n. 327, e dal presente decreto)).
Testo in vigore dal 27 dicembre 1919 al 16 dicembre 2009
