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Le disposizioni di cui agli articoli 22, 23 e 26 della presente legge sono applicabili anche alle operazioni di credito agrario nelle provincie meridionali del continente, nell'isola di Sardegna e nel Lazio, rispettivamente ordinate con le leggi 7 luglio 1901, n. 334, 28 luglio 1902, n. 342 o 21 dicembre 1902, n. 542.
Testo in vigore dal 11 aprile 1906 al 16 dicembre 2009
