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[1]Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile i redditi delle operazioni compiute dai Monti frumentari, dalle Casse e dalle Societa' agrarie e dai Consorzi agrari.
[2]Sono pure esenti da imposta di ricchezza mobile i premi di cui all'art. 24.
Testo in vigore dal 11 aprile 1906 al 16 dicembre 2009
