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[1]Gli atti e scritti relativi alle operazioni di qualunque natura che compiono i Monti frumentari, le Casse e Societa' agrarie e i Consorzi agrari sono esenti da qualsiasi tassa di bollo, registro e ipotecaria.
[2]Ai Monti frumentari, alle Casse e alle Societa' agrarie ed ai Consorzi agrari e' esteso il beneficio del gratuito patrocinio.
Testo in vigore dal 11 aprile 1906 al 16 dicembre 2009
