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[1]Gli atti costitutivi e gli statuti dei Monti frumentari e delle Casse agrarie, dei Consorzi agrari e delle Societa' agrarie sono esenti da qualsiasi tassa di bollo e di registro. Sono pure esenti da tali tasse le successive modificazioni degli statuti.
[2]E' ridotta al quarto la tassa di negoziazione delle azioni delle Casse agrarie costituite da Societa' e dei Consorzi agrari. fermo restando per le azioni delle Societa' a forma cooperativa il disposto dell'art. 12 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato C.
Testo in vigore dal 11 aprile 1906 al 16 dicembre 2009
