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[1]Il Ministero di agricoltura, industria e commercio aprira' ogni anno due concorsi a premi: uno fra i Consorzi agrari o fra le Societa' agrarie che si siano costituite nella forma di Societa' cooperativa con un capitale iniziale interamente versato di L 10,000 almeno; l'altro fra le Casse agrarie che si siano costituite nella forma di Societa' in nome collettivo a responsabilita' illimitata.
[2]Per il conferimento dei premi alle istituzioni vincitrici dei concorsi e' stanziata nel bilancio della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio la somma di L. 20,000 all'anno.
Testo in vigore dal 11 aprile 1906 al 16 dicembre 2009
