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[1]Alle operazioni di credito agrario che si compiono cosi' dagli istituti intermediari, come direttamente dal Banco di Sicilia, sono applicabili tutte le disposizioni contenute nel titolo I e negli articoli 20, 21 e 25 della legge 27 gennaio 1887, n. 4276 (serie 3ª), sull'ordinamento del Credito agrario.
[2]Per effetto del richiamato art. 21 della legge del 1887, sono ridotte alla meta' di quelle ordinarie le tasse di bollo, registro ed ipotecarie per gli atti di qualunque natura, non escluse le cambiali, posti in essere per le operazioni predette o dalle stesse derivanti.
[3]Agli Istituti mutuanti per la riscossione dei loro crediti sono applicabili le stesse norme di procedura concesse agli Istituti di credito fondiario dalle leggi che li concernono.
Testo in vigore dal 11 aprile 1906 al 16 dicembre 2009
