Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 aprile 1906 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Per godere i privilegi e le agevolazioni tributarie contemplati nella presente legge, i Consorzi agrari devono costituirsi fra agricoltori o nella forma di Societa' cooperativa o di Associazione agraria eretta in ente morale.
[2]Essi non possono fare le operazioni di cui ai numeri 1, 3 o 4 dell'articolo seguente che coi soci. Il versamento delle azioni sottoscritte puo' anche effettuarsi con l'attribuzione ad esse delle quote di partecipazione agli utili sociali.
Testo in vigore dal 11 aprile 1906 al 16 dicembre 2009
