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[1]Gli agricoltori residenti nel Comune nel quale opera la Cassa agraria, non costituita nella forma di Societa' cooperativa in nome collettivo, per ottenere il credito da essa, dovranno inscriversi alla medesima e versare, anche in rate, un diritto di primo ingresso non superiore a L. 5.
[2]La Cassa agraria di un Comune puo' accettare, con le cautele speciali che saranno stabilite nello statuto, l'inscrizione di agricoltori residenti nei Comuni vicini, quando in questi non sia possibile la costituzione di una Cassa agraria.
[3]Le norme per la inscrizione degli agricoltori alla Cassa, per la cancellazione di essi, per la responsabilita' solidale degli inscritti nei casi in cui sia contemplata nello statuto della Cassa, per la pubblicita' delle inscrizioni, per la partecipazione degli inscritti all'amministrazione e al sindacato dell'istituto, saranno stabilite nel regolamento.
Testo in vigore dal 11 aprile 1906 al 16 dicembre 2009
