Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 aprile 1906 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Le Casse agrarie fanno prestiti in denaro agli agricoltori indicati nell'art. 11 e per gli scopi seguenti:

[2]1° per la raccolta;

[3]2° per la coltivazione;

[4]3° per le sementi;

[5]4° per i concimi;

[6]5° per le materie anticrittogamiche, curative o insetticide;

[7]6° per dotare i fondi di scorte vive o morte, di macchine ed attrezzi rurali, di arnesi per la manipolazione e conservazione dei prodotti agricoli e di quanto altro possa occorrere all'esercizio dell'agricoltura.

[8]I prestiti per gli scopi indicati ai numeri 1 a 5 non possono essere superiori a L. 1000, ne' avere durata maggiore di un anno.

[9]I prestiti occorrenti per dotare i fondi di scorte vive o morte, di attrezzi rurali, di arnesi per la manipolazione e conservazione dei prodotti agricoli e di quanto altro possa occorrere all' esercizio dell'agricoltura, possono giungere a lire duemila; quelli per l'acquisto di macchine a lire tremila. Gli uni e gli altri non possono avere durata maggiore di tre anni.

Testo in vigore dal 11 aprile 1906 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1906-03-29;100~art17 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari