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[1]Le Casse agrarie fanno prestiti in denaro agli agricoltori indicati nell'art. 11 e per gli scopi seguenti:
[2]1° per la raccolta;
[3]2° per la coltivazione;
[4]3° per le sementi;
[5]4° per i concimi;
[6]5° per le materie anticrittogamiche, curative o insetticide;
[7]6° per dotare i fondi di scorte vive o morte, di macchine ed attrezzi rurali, di arnesi per la manipolazione e conservazione dei prodotti agricoli e di quanto altro possa occorrere all'esercizio dell'agricoltura.
[8]I prestiti per gli scopi indicati ai numeri 1 a 5 non possono essere superiori a L. 1000, ne' avere durata maggiore di un anno.
[9]I prestiti occorrenti per dotare i fondi di scorte vive o morte, di attrezzi rurali, di arnesi per la manipolazione e conservazione dei prodotti agricoli e di quanto altro possa occorrere all' esercizio dell'agricoltura, possono giungere a lire duemila; quelli per l'acquisto di macchine a lire tremila. Gli uni e gli altri non possono avere durata maggiore di tre anni.
Testo in vigore dal 11 aprile 1906 al 16 dicembre 2009
