Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 aprile 1906 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Le istituzioni derivato dalla trasformazione dei Monti frumentari o di altre opere pie che hanno denominazione diversa e scopi analoghi, potranno trasformarsi in Casse agrarie.
[2]Le Casse agrarie potranno essere autorizzate a funzionare come Casse di risparmio esercenti il credito agrario, con le norme che saranno stabilite nel regolamento.
Testo in vigore dal 11 aprile 1906 al 16 dicembre 2009
