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[1]I Monti frumentari possono fare le operazioni seguenti:
[2]1° prestiti in grano, precipuamente a scopo di semina, con le norme che saranno stabilite nel regolamento;
[3]2° prestiti in denaro, anche nella forma di anticipazione sopra pegno di derrate, per acquisto di concimi, di sementi, di materie anticrittogamiche, curative o insetticide, di strumenti di lavoro e di scorte Il Monte potra' pure somministrare direttamente, dietro pagamento in contanti o a credito, gli oggetti indicati.
[4]I prestiti non possono essere superiori a L. 500 ciascuno e per ciascun sovvenuto, ne' avra' durata maggiore di un anno, e sono fatti esclusivamente agli agricoltori, siano essi proprietari di terre, conduttori, mezzadri o enfiteuti. Saranno preferiti i prestiti ai piccoli coltivatori.
Testo in vigore dal 11 aprile 1906 al 16 dicembre 2009
