Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 aprile 1906 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]I Monti frumentari possono fare le operazioni seguenti:

[2]1° prestiti in grano, precipuamente a scopo di semina, con le norme che saranno stabilite nel regolamento;

[3]2° prestiti in denaro, anche nella forma di anticipazione sopra pegno di derrate, per acquisto di concimi, di sementi, di materie anticrittogamiche, curative o insetticide, di strumenti di lavoro e di scorte Il Monte potra' pure somministrare direttamente, dietro pagamento in contanti o a credito, gli oggetti indicati.

[4]I prestiti non possono essere superiori a L. 500 ciascuno e per ciascun sovvenuto, ne' avra' durata maggiore di un anno, e sono fatti esclusivamente agli agricoltori, siano essi proprietari di terre, conduttori, mezzadri o enfiteuti. Saranno preferiti i prestiti ai piccoli coltivatori.

Testo in vigore dal 11 aprile 1906 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1906-03-29;100~art11 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari