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[1]I Monti frumentari che abbiano sospeso le operazioni o che, sentiti i rispettivi Consigli comunali, si ritengano venuti meno ai fini dall'istituzione, possono essere trasformati, sentita la Giunta provinciale amministrativa, in Casse agrarie a favore degli agricoltori del Comune.
[2]Qualora la deliberazione del Consiglio comunale non sia favorevole, il decreto Reale concernente la trasformazione del Monte dovra' essere emesso, sentito il Consiglio di Stato.
Testo in vigore dal 11 aprile 1906 al 16 dicembre 2009
