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[1]Le presente legge sara' applicabile agli individui appartenenti ai corpi e servizi ausiliari.
[2]Con decreto Reale, udito il Consiglio di Stato, saranno determinate le equiparazioni tra i gradi di questi personali e quelli del Regio esercito.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 23 giugno 1912.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Tedesco - Spingardi - Leonardi-Cattolica.
[7]Visto, il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 5 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
