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La quota di pensione che spetta alla vedova o alla prole minorenne, al genitore quinquagenario, o alla madre vedova, ai fratelli minorenni orfani, e alle sorelle orfane minorenni nubili, sara' uguale alla meta' della pensione di prima categoria che sarebbe spettata, giusta l'art. 2 della presente legge, al militare morto in guerra. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 1 maggio 1916, n. 497
1Il Decreto Luogotenenziale 1 maggio 1916, n. 497 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "La disposizione dell'art. 3 della legge 23 giugno 1912, n. 667, deve intendersi nel senso che la pensione spettante alle famiglie dei militari caduti in guerra corrisponde alla meta' di quella di prima categoria che sarebbe spettata al militare giusta l'art. 2 della legge stessa, sempre quando questa ultima pensione non superi il massimo limite di L 3000. Qualora si ecceda tale limite, resta ferma la misura stabilita dagli articoli 100 e 119 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70". Ha inoltre disposto (con l'art. 21, commi 1 e 2) che "Le disposizioni del presente decreto avranno effetto dal 24 maggio 1915 per la durata della guerra e per cinque anni dopo la cessazione di essa. Quelle degli articoli 4, 8,9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 resteranno in vigore anche decorso il termine suaccennato".
Testo in vigore dal 21 maggio 1916 al 15 dicembre 1918
