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[1]La liquidazione delle pensioni privilegiate ammesse col precedente articolo, sara' fatta nei modi stabiliti dagli articoli 100 e 101 della legge 21 febbraio 1895, n. 70 (testo unico), aumentate del quinto.
[2]Per i militari di truppa dell'esercito e dell'armata le pensioni massime e minime che dovranno servire di base alla liquidazione saranno quelle fissate dalla tabella di cui all'art. 8 della legge 2 luglio 1911, numero 621.
[3]A questo effetto i gradi militari di truppa del Regio esercito saranno equiparati a quelli del corpo Reale equipaggi, in conformita' della tabella annessa alla presente legge.
[4]Le pensioni privilegiate saranno concesse soltanto a quei militari che abbiano diritto ad una pensione inferiore a L. 3000 annue e non potranno, ad ogni modo, superare le L. 3000.
[5]Daranno diritto alla massima pensione privilegiata, oltre che la perdita intiera, ed incurabile della vista, l'amputazione di due membri e la perdita assoluta ed incurabile dell'uso di due membri, tutte le altre infermita' e lesioni organiche o funzionali, gravi, permanenti le quali determinino uno stato di debilitamento, o di funzionale alterazione, equivalente a quello che consegue ad una infermita' o lesione di prima categoria, e cagionino altresi' un'assoluta in incapacita' a qualsiasi proficuo lavoro.
Testo in vigore dal 5 luglio 1912 al 7 giugno 1917
