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[1]In ciascuna sede di un tiro a segno nazionale si stabiliranno tre ruoli differenti, corrispondenti a tre riparti in cui andranno divisi i tiratori, cioe':

[2]1° Riparto: Scuole, per i giovani frequentanti le Scuole, Istituti od Universita' che non hanno peranco concorso alla leva;

[3]2° Riparto: Milizia, per tutti gli inscritti nell'esercito permanente o nelle milizie;

[4]3° Libero a tutti i cittadini.

[5]Ogni tiratore che si fa inscrivere nei ruoli di tiro a segno paga una tassa annua di lire 3.

Testo in vigore dal 27 luglio 1882 al 23 agosto 1883

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-07-02;883~art6 · fonte del testo

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