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[1]((Annualmente si eseguiranno gare di tiro:
[2]Comunali per ciascuna Societa' di tiro;
[3]Provinciali per le Societa' di tiro di ciascuna provincia.
[4]Ogni due anni nel luogo da indicarsi dalla Direzione centrale si eseguira' una gara generale di tiro nazionale.
[5]I premi per il tiro vengono somministrati dal Governo e dalle provincie per la gara generale e le provinciali, dai comuni per le gare comunali, e per tutti da offerte spontanee dei cittadini che gli uffici di presidenza delle Societa' sono autorizzati a ricevere, sia in denari, sia in doni)).
Testo in vigore dal 23 agosto 1883 al 16 dicembre 2009
