Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 luglio 1882 al 23 agosto 1883. Leggi il testo vigente →

[1]Le armi per il tiro a segno saranno i fucili d'ordinanza dell'esercito. Il tiro sara' eseguito secondo le istruzioni in uso per l'esercito.

[2]L'Amministrazione militare e' autorizzata a cedere alle singole Societa' di tiro a segno nazionale le armi da fuoco e le munizioni al semplice costo di fabbrica ed a pagamento immediato.

[3]Le Societa' dei tiri a segno ammettono nei loro campi di tiro le truppe di presidio, salvo nei giorni di domenica, ed alla loro volta sono possibilmente ammesse nei campi di tiro militare.

Testo in vigore dal 27 luglio 1882 al 23 agosto 1883

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-07-02;883~art14 · fonte del testo

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