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Sul bilancio del Ministero dell'Interno sara' annualmente iscritto e determinato l'assegno sul concorso governativo, per l'impianto del Tiro nazionale. Una quota ragguagliata al quinto della spesa sara' a carico della provincia, e per un altro quinto a carico dei comuni. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 21 febbraio 1892, n. 58
2La L. 21 febbraio 1892, n. 58 ha disposto (con l'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4) che "Il Tiro a segno nazionale e' sotto l'alta sorveglianza dei Ministeri dell'Interno, della Guerra, e della Pubblica Istruzione. Il relativo servizio dipende dal Ministero della Guerra, cosi' per la parte tecnica, come per la parte amministrativa. La pianta organica dell'ufficio speciale oggi esistente ed i fondi corrispondenti passano dal Ministero dell'Interno a quello della Guerra. In questo senso sono modificati gli articoli 2 e 12 della legge 2 luglio 1882 n. 883".
Testo in vigore dal 18 marzo 1892 al 16 dicembre 2009
