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[1]L'amministratore della Cassa potra', sentito il Consiglio permanente, alienare in ogni anno, previa autorizzazione del Ministro del Tesoro, quella parte di rendita dei 27,153,240 lire, che occorrera' al pagamento delle pensioni inscritte prima dell'attuazione della presente legge.
[2]Al pagamento delle nuove pensioni la Cassa provvedera':
- a)Col fondo resultante dalle assegnazioni annuali sul bilancio e dalle ritenute sugli stipendi e sulle pensioni degli impiegati dello Stato;
- b)Cogli avanzi annuali del fondo stesso e cogli interessi ricavati dall'impiego che di detti avanzi sara' fatto, nei modi e forme da stabilirsi dal Ministro del Tesoro, sentita la Commissione di vigilanza.
Testo in vigore dal 8 aprile 1881 al 16 dicembre 2009
