Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]E' data facolta' al Ministero della Pubblica Istruzione di applicare per Decreto Reale alle due scuole magistrali femminili di ginnastica di Napoli e di Torino, destinate a formare maestre di ginnastica per le scuole elementari e le normali del Regno, le norme stabilite dalla presente legge nei limiti convenienti all'indole ed allo scopo di dette scuole.
[2]Alla spesa di queste due scuole sara' provveduto col cap. 11 del bilancio dell'Istruzione Pubblica.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 23 dicembre 1888.
[5]UMBERTO.
[6]P. Boselli.
[7]Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Testo in vigore dal 19 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
