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[1]Il personale della scuola, da nominarsi secondo la tabella unita alla presente legge, sara' a carico del bilancio ordinario del Ministero della Pubblica Istruzione.
[2]La istruzione militare sara' impartita in essa scuola a cura del Ministero della Guerra, dal quale saranno anche provvedute le armi e le relative buffetterie.
Testo in vigore dal 19 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
