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Ogni altra scuola di ginnastica educativa dipendente da Corpi morali potra' venire pareggiata alla scuola normale di Roma allo scopo della concessione delle patenti di maestro di ginnastica ai proprii allievi, purche' presenti all'approvazione del Ministero della Pubblica Istruzione lo statuto ed il regolamento e si assoggetti alla vilanza del Governo.
Testo in vigore dal 19 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
