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[1]L'Istituto e' retto da un presidente e da un Consiglio direttivo composto di dieci membri nominati per un quinquennio con R. decreto, su proposta del Ministero dell'istruzione pubblica.
[2]Il presidente dura in carica dieci anni, e puo' essere confermato.
[3]I Membri del Consiglio direttivo si rinnovano per la meta' ogni quinquennio. Alla scadenza del primo quinquennio la meta' dei membri da rinnovarsi e' determinata mediante sorteggio. Alla scadenza degli altri quinquenni successivi, la rinnovazione e' determinata dalla maggiore anzianita'.
[4]In caso di surrogazione, i membri surrogati rimangono in ufficio quanto avrebbero durato i loro rispettivi predecessori.
Testo in vigore dal 30 gennaio 1922 al 16 dicembre 2010
