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Avranno diritto a conseguire una pensione uguale allo stipendio, calcolato secondo le disposizioni dell'articolo precedente, gli insegnanti che:
- a)abbiano raggiunta l'eta' d'anni sessanta compiuti, e prestato quarant'anni di regolare servizio;
- b)abbiano raggiunta l'eta' d'anni sessantacinque compiuti, e prestato trentacinque anni di regolare servizio.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1878 al 16 dicembre 2009
