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Il contributo annuo, di che all'articolo 3, per le scuole elementari mantenute dai comuni, dalle provincie e dallo Stato, le quali per leggi o regolamenti proprii non siano tenute a pagare pensione, e' stabilito dal 1° gennaio 1879 pel consecutivo decennio nella misura di centesimi cinque.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1878 al 16 dicembre 2009
