Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 luglio 1952 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]E' istituito il Monte delle pensioni per gli insegnanti pubblici nelle scuole elementari, mantenute dai comuni, dalle provincie e dallo Stato.
[2]Esso e' un corpo morale con facolta' di acquistare e di possedere, ed e' rappresentato ed amministrato dalla Cassa dei depositi e prestiti. 8
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 13 giugno 1952, n. 690
8con decorrenza dal 1 ottobre 1948
La L. 13 giugno 1952, n. 690 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "In dipendenza del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1066, il Monte pensioni per gli insegnanti elementari, istituito in ente morale con legge 16 dicembre 1878, n. 4646 (Serie 2ª) e soppresso con effetto dal 1 ottobre 1948".
Testo in vigore dal 18 luglio 1952 al 16 dicembre 2009
