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I consiglieri o i sostituti procuratori generali nominati in soprannumero, al cessare delle suddette sezioni temporanee, rimarranno applicati alle Corti di appello od alle procure generali sino a che il numero dei consiglieri e dei sostituti nelle stesse Corti sia ridotto a quello fissato dalla legge, compresi i soprannumerari.
Testo in vigore dal 27 dicembre 1875 al 16 dicembre 2009
