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[1]Sono deferiti esclusivamente alla cognizione delle sezioni temporanee istituite in Roma, dal giorno della loro attuazione, i ricorsi pendenti o che sopravvenissero, relativi agli affari seguenti:
[2]1° I conflitti di giurisdizione tra autorita' giudiziarie gia' dipendenti da diverse Corti di cassazione, tra tribunali ordinari e tribunali speciali;
[3]2° L'azione civile contro collegi e funzionari dell'ordine giudiziario nei casi deferiti alla Corte di cassazione dal Codice di procedura civile, e i ricorsi per annullamento delle sentenze proferite nella stessa materia dalle Corti d'appello;
[4]3° La rimessione delle cause dall'una all'altra Corte per motivi di sicurezza pubblica, o di legittima sospezione;
[5]4° I procedimenti disciplinali attribuiti alla Corte di cassazione dalla legge sull'ordinamento giudiziario;
[6]((5° I ricorsi contro sentenze che siano impugnate per violazione o falsa applicazione:
- a)delle leggi sulle imposte o tasse dello Stato, dirette o indirette;
- b)delle leggi sulla soppressione delle corporazioni religiose o di altri enti morali ecclesiastici, e sulla liquidazione e conversione dell'asse ecclesiastico)).
[7]6° Le contravvenzioni alle leggi risguardanti le materie indicate nel numero precedente;
[8]7° I ricorsi in materia di elezioni politiche od amministrative.
Testo in vigore dal 13 novembre 1919 al 16 dicembre 2009
