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[1]E' imposta una tassa sulla fabbricazione della cicoria preparata, e di ogni altra sostanza che nel consumo possa applicarsi agli usi della cicoria preparata e del caffe'.(2) 3
[2]--------------- AGGIORNAMENTO Il D.L. Luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 909, convertito senza modificazioni dalla L. 15 ottobre 1923, n. 2293, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "A partire dal 1° luglio 1919 e' abolita la imposta di fabbricazione sui surrogati di caffe', istituita colla legge 3 giugno 1874, n. 1950, e portata alla misura attualmente in vigore dall'art. 5 dell'alleg. A al Nostro decreto 13, maggio 1917, n. 736".
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. luogotenenziale 29 giugno 1919, n. 1066, convertito senza modificazioni dalla L. 15 ottobre 1923, n. 2293, nel modificare l'articolo unico del D.L. Luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 909, convertito senza modificazioni dalla L. 15 ottobre 1923, n. 2293, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Fino a nuova disposizione, e' prorogata l'applicazione del decreto 18 maggio 1919, n. 909, portante l'abolizione della imposta di fabbricazione sui surrogati di caffe' e la esenzione dei surrogati stessi dal pagamento dei dazi comunali di consumo".
Testo in vigore dal 20 luglio 1919 al 1 gennaio 1920
