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Qualora in qualcuno degli anni dal 1875 al 1878 la vendita dei trinciati di lª qualita' presentasse un aumento maggiore di quello che si sarebbe ottenuto se in ogni anno si fosse avuto la progressione aritmetica media nella vendita pari a quella che si ottenne nei quattro anni del periodo precedente, l'utile netto ricavato annualmente dal monopolio per effetto di tale maggiore vendita dovra' anzitutto servire a pareggiare o diminuire quanto fosse dal Governo dovuto pel compenso promesso nel caso previsto dall'articolo 3.
Testo in vigore dal 13 luglio 1875 al 16 dicembre 2009
