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[1]Qualora negli anni 1875, 1876, 1877 e 1878 la vendita dei generi colpiti dalla tassa suddetta presentasse una diminuzione in confronto delle quantita' rispettivamente vendute nel 1874, lo Stato compensera' il monopolio della differenza che per effetto di una tale diminuzione si sara' verificata nell'utile netto dell'esercizio.
[2]Questo articolo si applichera' alle diminuzioni nei rapati di 3ª qualita' solo in quella parte in cui la loro vendita scemasse al di sotto della progressione aritmetica decrescente che vi fu nel triennio 1872-74.
Testo in vigore dal 13 luglio 1875 al 16 dicembre 2009
