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[1]Sara' riscossa a beneficio esclusivo dello Stato una tassa di una lira a chilogrammo:
[2]1° Sui trinciati di 2ª qualita';
[3]2° Sui rapati di 3ª qualita';
[4]3° Sui carada' di 3ª qualita';
[5]4° Sui zenzigli di 3ª qualita'.
Testo in vigore dal 13 luglio 1875 al 16 dicembre 2009
