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[1]Col gennaio 1898 sono abolite le tasse che i Consigli comunali avessero adottate sotto qualsiasi forma per colpire direttamente o indirettamente l'uso o la circolazione dei velocipedi o altri simili apparecchi.
[2]Sara' inoltre vietato ai Comuni di sottoporre in avvenire a qualsivoglia contribuzione il possesso, l'uso e la circolazione dei velocipedi od altri simili apparecchi.
Testo in vigore dal 28 luglio 1897 al 7 gennaio 1906
